dichiarazione
del coniuge non acquirente successiva all’atto di acquisto
Che la dichiarazione del
coniuge non acquirente possa essere resa anche successivamente all'atto di
acquisto, a quanto mi consta, è stato sostenuto da:
1.
Bianca, La comunione legale, p. 586;
2.
Gabrielli, Vita not. 1984, pp. 664 ss.;
3.
De Rubertis (non ho gli estremi perché l'ho trovato negli appunti Di
Capozzi);
4.
il mitico Guido Capozzi nei suoi appunti;
5.
Trib. Lucca 8 maggio 1978, in Riv. dir. ipotecario 1978, p. 268.
In Bianca, op.
cit. si legge "Ora, vista la natura meramente accertativa
dell'intervento del coniuge escluso, si deve propendere per quest'ultima
soluzione [intervento successivo all'acquisto].
Infatti, anche in mancanza
di tale partecipazione il bene resta personale, salvo che l'onere della prova
grava sul coniuge acquirente.
Ne consegue che l'atto
ricognitivo non è elemento determinante, ma solo elemento, ulteriore e
dichiarativo, di accertamento personale di condizioni essenziali
precedentemente, indipendentemente e necessariamente esistenti".